La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità , determinata dalla fase emergenziale che stiamo vivendo, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa e il moltiplicarsi delle domande dei benefici per i portatori di handicap. L’Inps con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021 ricorda come il D.L. n. 90/2014 già preveda che, in caso di temporanea impossibilità di effettuare le visite di revisione, i disabili conservino tutti i diritti acquisiti, come confermato dalle istruzioni operative di cui alla circolare dell’Istituto medesimo n. 127/2016. Diverso è il caso delle prime concessioni. Con riferimento a tale fattispecie, l’Inps chiarisce che la domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato ai permessi previsti dalla legge n. 104/92, al prolungamento del congedo parentale, a riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale o al congedo straordinario, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione. Qualora all’esito effettivo di quest’ultima sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità , la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza, diversamente, si procederà al recupero del beneficio fruito.